A chi è rivolto
Cittadini e Imprese
Come fare
Presentare la domanda accedendo al servizio on line con credenziali SPID o CIE, in quanto è obbligatorio utilizzare solo la modulistica regionale compilata a cura del tecnico professionista e procuratore speciale della proprietà.
Cosa serve
Presentare l'asseverazione accedendo al servizio on line Sportello telematico Pratiche edilizie (SUE) con credenziali SPID o CIE.
Allegare:
- Relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato,
- estratto cartografico,
- documentazione fotografica
- ricevute di avvenuti pagamenti dei diritti di segreteria (€ 63,00) e di n.2 imposte di bollo da € 16,00 ciascuna;
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'autorizzazione paesaggistica.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni
Quanto costa
Per pagare i seguenti importi, puoi accedere al portale pagoPA del Comune di Cavezzo, seguendo le indicazioni seguenti
- € 63,00 Diritti di segreteria (Edilizia privata >> Diritti di segreteria Edilizia privata - Urbanistica >> Autorizzazione paesaggistica ordinaria - Accertamento di compatibilita' paesaggistica)
- n.2 Imposte di bollo da € 16,00 ciascuna (Edilizia privata >> Imposta di bollo Ufficio edilizia >> Imposta di bollo su pratica edilizia)
Accedi al servizio
Sportello telematico Pratiche edilizie
Ulteriori informazioni
Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):
- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
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Ultimo aggiornamento: 05-03-2025, 12:49